Art.
1 – Costituzione e denominazione.
E’ costituita tra i
dipendenti dell’ULSS 12 Veneziana l’associazione volontaria, senza fini di
lucro, denominata “CIRCOLO RICREATIVO OPERATORI del SOCIO SANITARIO”.
L’associazione è indicata, in forma
abbreviata e nel testo del presente Statuto, come
C.R.O.S.S. – U.L.S.S. 12 VENEZIANA
Art.
2 – Sede
La sede sociale, legale e fiscale è sita presso
l’Ospedale Civile SS. Giovanni e Paolo
Sestiere Castello, n. 6777 - 30122 Venezia
Il Circolo, oltre alla sede attualmente a disposizione, potrà
usufruire di locali e strutture concesse a vario titolo dagli Organi
Istituzionali dell'ULSS 12 Veneziana, in via permanente o saltuaria, per
l'attuazione dei propri fini associativi e statutari.
Art.
3 – Durata
Il CROSS ha durata illimitata, salvo scioglimento
deliberato a norma dell’art. 37.
Art.
4 – Finalità
Il C.R.O.S.S. ha lo scopo di:
a. sviluppare
ed accrescere i vincoli di solidarietà e di amicizia tra i lavoratori dell’
ULSS 12 Veneziana ed i loro familiari;
b. promuovere
e svolgere attività culturali, ricreative, sportive e di solidarietà sociale;
c. attuare,
anche in collaborazione con associazioni similari, organizzazioni non lucrative
e altri soggetti pubblici e privati, iniziative di carattere sociale o di
natura commerciale finalizzate alla migliore realizzazione degli scopi
associativi, purché condotte in via occasionale o, comunque, con impegno di
risorse limitato e non permanente.
Art.
5 – Iscrizione
L’associazione al
C.R.O.S.S. avviene mediante l’iscrizione.
L’iscrizione è
aperta:
a) a tutti i
lavoratori dipendenti e pensionati
dell’ULSS 12 Veneziana;
b)
ai lavoratori dipendenti o soci di società ed imprese, anche in forma
cooperativa, incaricate a qualunque titolo, purché non in via occasionale, della
esecuzione di lavori o di servizi per conto dell’ULSS 12 Veneziana.
L’iscrizione, riservata ai lavoratori o soci applicati a lavori o servizi
presso le strutture dell’ AULSS, è subordinata alla accettazione da parte del
Consiglio Direttivo ed è limitata al tempo della applicazione ai lavori ed ai
servizi per l’ULSS 12 Veneziana;
c)
ai lavoratori dipendenti delle strutture sanitarie presidio dell’AULSS 12
Veneziana e delle strutture socio-assistenziali operanti nel territorio della
medesima. L’iscrizione deve essere richiesta dai rispettivi organi di gestione
ed è subordinata alla accettazione da parte del Consiglio Direttivo;
d)
al coniuge, al partner ed ai figli dei lavoratori di cui al punto a),
l’iscrizione è subordinata alla accettazione da parte del Consiglio Direttivo.
e)
a quanti ne facciano espressa richiesta, purché presentati da un socio
effettivo. L’iscrizione è condizionata alla accettazione da parte del Consiglio
Direttivo.
f) Gli iscritti
di cui ai punti a) e d) sono soci
effettivi.
g) Gli iscritti di cui ai punti b) c) e) sono
soci aggregati.
L’iscrizione
implica la conoscenza e l’accettazione del presente Statuto che verrà
consegnato al momento dell’iscrizione.
Art.
6 – Doveri dei soci
I soci sono tenuti ad
ispirare il proprio comportamento verso gli altri soci e verso terzi a principi
di correttezza, solidarietà e amicizia, a rispettare le norme del presente
Statuto e dei regolamenti interni, a versare le quote associative.
La quota associativa deve
essere versata, di norma, entro il primo semestre dell’anno al quale
l’iscrizione si riferisce, salvo il caso di trattenuta mensile, nella misura e
con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. La quota è dovuta in misura
intera, anche nel caso che l’iscrizione o la perdita della qualità di socio
avvenga durante l’anno, e non è rimborsabile, neppure parzialmente. Per i
lavoratori dipendenti per i quali il pagamento della quota annuale avviene con
trattenuta mensile sullo stipendio, le richieste di iscrizione che pervengano
oltre il primo bimestre dell’anno, sono condizionate all’accettazione da parte
del Consiglio Direttivo che stabilirà la quota da versare a completamento della
dovuta quota annuale.
La violazione dei
doveri sociali è sanzionata a norma dell’art. 8.
Art.
7 – Diritti dei soci
Tutti i soci hanno
diritto di:
1) partecipare alle attività del C.R.O.S.S.;
2) frequentare la sede sociale nei giorni e negli
orari prestabiliti dal Consiglio Direttivo;
3) intervenire alle riunioni dell’Assemblea
Generale Ordinaria e Straordinaria;
4) proporre
al Consiglio Direttivo iniziative, manifestazioni ed ogni altra attività
rivolta alla migliore realizzazione degli scopi sociali e coerente con la
natura del C.R.O.S.S.;
5)
prendere visione degli atti degli organi
sociali consentiti.
I soci effettivi partecipano
alle deliberazioni dell’Assemblea Generale, eleggono i componenti degli organi
collegiali e sono eleggibili alle cariche sociali alle condizioni stabilite,
rispettivamente, dall’art. 18, secondo comma, dall’art. 21, primo comma, e
dall’art. 21, secondo comma.
Art.
8 – Perdita della qualità di socio
La qualità di
socio si perde per recesso, decadenza, espulsione.
La volontà di
recedere dalla associazione deve essere manifestata per iscritto ed ha effetto
dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione.
La decadenza
avviene automaticamente a seguito della perdita del requisito di iscrizione ed
a seguito del mancato versamento della quota associativa.
Il socio che abbia
perduto il requisito di iscrizione può chiedere di mantenere l’associazione, se
in possesso di alcun altro dei requisiti previsti dall’art. 5.
L’espulsione dalla
associazione è disposta dal Consiglio direttivo, su proposta del Collegio dei
probiviri, per violazioni di particolare gravità dei doveri di comportamento.
Il socio espulso
conserva i propri diritti fino alla comunicazione del provvedimento di
espulsion
Art.
9 – Finanziamento
Le attività dell’
C.R.O.S.S. sono finanziate:
1)
dalle quote associative;
2)
da contributi, donazioni ed altre elargizioni
a titolo di liberalità consentite dalla legge dell’AULSS 12 Veneziana, dei
Comuni dell’area territoriale di pertinenza della stessa AULSS e di altri enti
e soggetti pubblici e privati;
3)
dagli introiti derivanti dalle attività e
dalle iniziative svolte;
Art.
10 – Esercizio finanziario
L’esercizio
finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Art.
11 – Organi
Gli organi del
C.R.O.S.S. sono:
·
l’Assemblea Generale
·
il Presidente
·
il Consiglio Direttivo
·
il Collegio dei Revisori
·
il Collegio dei Probiviri
Art.
12 – Assemblea Generale
L’Assemblea Generale è
costituita da tutti i soci effettivi, riuniti in via ordinaria o straordinaria.
Art.
13 – Assemblea Generale Ordinaria
L’Assemblea Generale Ordinaria è convocata una volta
l’anno per discutere ed approvare il conto consuntivo dell’esercizio
finanziario e la relazione morale e finanziaria.
L’Assemblea generale ordinaria, inoltre, delibera sulle
proposte di modifica dello Statuto e su ogni altro argomento posto all’ordine
del giorno.
Art.
14 – Assemblea Generale Straordinaria
L’Assemblea Generale Straordinaria è convocata di
iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza dei componenti il
Consiglio Direttivo, ogni qual volta ne sia ravvisata la necessità.
L’Assemblea generale straordinaria è convocata, inoltre,
su richiesta scritta e motivata di almeno un decimo dei soci effettivi.
Art.
15 – Convocazione dell’Assemblea generale
L’Assemblea Generale, sia
Ordinaria che Straordinaria, è convocata mediante avviso recante l’indicazione
del giorno, ora e luogo della riunione e degli argomenti da trattare.
L’avviso è affisso negli
spazi a disposizione del C.R.O.S.S.
almeno quindici giorni prima della riunione.
L’Assemblea Generale
Straordinaria richiesta ai sensi dell’art. 14, secondo comma, è convocata entro
un mese dalla presentazione della richiesta.
Art.
16 – Validità dell’Assemblea generale
Salvo quanto previsto
dall’art. 37, l’Assemblea Generale, sia Ordinaria che Straordinaria, è
validamente riunita in prima convocazione con la presenza della metà più uno
dei soci effettivi ed in seconda convocazione qualunque sia il numero di soci
effettivi presenti.
L’intervallo tra la prima e
la seconda convocazione non può essere inferiore a trenta minuti.
Art.
17 – Presidente, Segretario e scrutatori dell’Assemblea generale
Il Presidente del Consiglio
direttivo, accertata la validità della riunione, invita l’Assemblea generale a
nominare il Presidente e il Segretario dell’Assemblea e due scrutatori, scelti
tra i presenti.
Il Presidente dirige e coordina i lavori dell’Assemblea e
sovrintende alle operazioni di voto e di scrutinio, coadiuvato dagli
scrutatori.
Art.
18 – Deliberazioni dell’Assemblea generale
Salvo quanto previsto dagli articoli 36 e 37, l’Assemblea
Generale delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
Hanno diritto di voto i soci
effettivi iscritti al C.R.O.S.S. alla data dell’avviso di convocazione
dell’Assemblea.
Il voto è personale e non delegabile.
Le votazioni si svolgono, di norma, per alzata di mano.
Le votazioni concernenti persone si svolgono a scrutinio
segreto.
Le votazioni possono
svolgersi, inoltre, nella forma della dichiarazione di voto per appello
nominale e nella forma dello scrutinio segreto su proposta del Presidente
dell’Assemblea, approvata dalla maggioranza dei soci aventi diritto di voto, o
su richiesta della maggioranza dei soci aventi diritto di voto.
Art.
19 – Comitato elettorale
L’Assemblea generale ordinaria entro il 30 settembre
dell’anno di scadenza dei relativi collegi indice le elezioni per il rinnovo
del Consiglio direttivo, del Collegio dei revisori e del Collegio dei probiviri
e nomina il Comitato elettorale.
Il Comitato elettorale cura l’organizzazione delle
elezioni e provvede a tutti gli adempimenti previsti dal regolamento
elettorale.
Art.
20 – Composizione del Consiglio direttivo, del Collegio dei Revisori e del
Collegio dei Probiviri
Il Consiglio direttivo è composto da (13) tredici soci.
Il Collegio dei revisori è composto da (3) tre soci.
Il Collegio dei probiviri è composto da (3) tre soci.
Art.
21 – Elezione e durata in carica dei componenti del Consiglio direttivo, del
Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri
I componenti degli organi
collegiali sono eletti dai soci effettivi iscritti al C.R.O.S.S. alla data di indizione delle elezioni con votazione
a scrutinio segreto.
Sono eleggibili i soci
effettivi che alla data di indizione delle elezioni siano iscritti all’
C.R.O.S.S.. In caso di recesso dall’associazione decadono.
Il procedimento elettorale è
disciplinato da apposito regolamento allegato al presente statuto.
I componenti assumono le
proprie funzioni entro la prima decade del mese di gennaio dell’anno successivo
alla proclamazione dell’esito delle votazioni; durano in carica quattro anni e
possono essere rieletti.
Art.
22 – Sostituzione nelle cariche sociali
I componenti del Consiglio
Direttivo e del Collegio dei Probiviri ed i componenti supplenti del Collegio
dei Revisori che cessano dall’incarico per dimissioni, perdita della qualità di
socio o altra causa, sono sostituiti, nell’ordine e fino alla scadenza naturale
dei collegi, dai candidati che, nelle rispettive elezioni, abbiano riportato il
maggior numero di voti dopo i candidati eletti.
I componenti titolari del
Collegio dei Revisori sono sostituiti, nell’ordine, dai componenti supplenti
che nella relativa elezione abbiano riportato il maggior numero di voti.
Art.
23 – Incompatibilità
Le funzioni dei componenti
degli organi collegiali dell’ C.R.O.S.S. sono incompatibili con lo svolgimento
di analoghe funzioni presso organismi similari di altre aziende sanitarie e con
l’esercizio di attività che possano arrecare danno all’associazione.
Il Consiglio Direttivo,
qualora accerti la sussistenza di una situazione di incompatibilità, adotta i
provvedimenti opportuni per la sua cessazione.
Art.
24 – Gratuità delle cariche sociali
Le cariche sociali sono
esercitate a titolo completamente gratuito, senza compensi o alcun’altra
utilità, salvo il rimborso delle spese sostenute nell’esclusivo interesse del
C.R.O.S.S.
Art.
25 – Funzioni del Consiglio direttivo
Il Consiglio
direttivo esercita tutti i poteri di gestione e di amministrazione dell’
C.R.O.S.S.
In particolare:
·
promuove e cura l’organizzazione e lo
svolgimento delle attività culturali, ricreative. sportive e di solidarietà
sociale, nonché di tutte le attività e le iniziative ritenute utili per la
migliore realizzazione dei fini sociali e compatibili con la natura
dell’Associazione. Per assicurare il più efficace disimpegno dei compiti di
individuazione, di proposta, di preparazione e di conduzione di tali attività e
iniziative, il Consiglio può anche avvalersi di appositi gruppi di lavoro,
coordinati da un componente del Consiglio stesso e disciplinati da specifico
regolamento;
·
stabilisce eventuali donazioni a favore di
associazioni o soggetti nei modi e nelle forme ritenute più opportune:
·
stabilisce l’importo della quota associativa
·
approva i regolamenti interni e ne dà notizia
ai soci con modalità atte ad assicurarne la più ampia e agevole conoscenza;
·
predispone il bilancio preventivo ed il conto
consuntivo dell’esercizio nonché la relazione etica ( morale) e finanziaria.
·
emana le disposizioni opportune per
assicurare il buon funzionamento dell’CROSS, nello spirito dell’associazione e
nel rispetto del presente Statuto;
·
dispone il deferimento al Collegio dei
probiviri dei soci ritenuti colpevoli di violazione dei doveri di
comportamento, e decide sulle conseguenti proposte.
Art.
26 – Riunioni del Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo si
riunisce, di norma, una volta al mese, e, comunque, ogni qual volta il
Presidente ne ravvisi la necessità o sia richiesto da almeno un terzo dei
componenti.
L’avviso di convocazione con
l’indicazione degli argomenti da trattare deve essere inviato ai componenti,
nonché al Presidente del Collegio dei revisori e al Presidente del Collegio dei
probiviri, almeno sette giorni prima della data fissata per la seduta, salvo il
caso in cui la convocazione rivesta carattere di urgenza.
Le sedute sono valide con la
presenza di almeno sette componenti.
Il componente impedito a
partecipare ad una seduta deve informarne il Segretario entro le ore 12 del
giorno precedente la seduta.
Il componente che resti
assente a tre sedute consecutive decade dalla carica previa valutazione da
parte del Consiglio.
Tutti i soci possono assistere alle riunioni del
Consiglio Direttivo
Art.
27 – Decisioni del Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo decide a maggioranza dei presenti.
Le decisioni relative alle proposte di modifica dello
Statuto e di scioglimento dell’associazione sono adottate a maggioranza dei
componenti.
In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Art.
28 – Cariche del Consiglio direttivo
Il Consiglio
Direttivo elegge tra i suoi componenti:
·
il Presidente;
·
il Vice presidente;
·
il Tesoriere;
·
il Segretario;
L’elezione è effettuata con distinte votazioni, a
maggioranza dei componenti.
Art.
29 – Funzioni del Presidente
Il Presidente rappresenta l’
associazione C.R.O.S.S. ad ogni effetto e ne firma ogni atto o
documento, salvo delega al Vice Presidente; vigila sull’applicazione delle
norme del presente Statuto e dei regolamenti interni; convoca e presiede il
Consiglio Direttivo e ne attua le deliberazioni; adotta, in caso di necessità e
di urgenza, le decisioni di competenza del Consiglio Direttivo e le sottopone
alla sua ratifica nella prima riunione successiva; convoca l’Assemblea
Generale.
Il Presidente è responsabile
del trattamento dei dati, ai sensi e per gli effetti delle norme in materia di
tutela della “privacy”.
Art.
30 – Funzioni del Vice Presidente
Il Vice presidente sostituisce ad ogni effetto
il Presidente in caso di sua assenza o impedimento e ne riceve eventuali
deleghe.
Art.
31 – Funzioni del Tesoriere
Il Tesoriere provvede alla
riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in contanti o con le
modalità di cui all’art.33; cura la regolare tenuta dei documenti e dei libri
contabili; tiene l’inventario dei beni dell’ C.R.O.S.S. e presenta,
trimestralmente , al Consiglio Direttivo un rendiconto delle Entrate e delle
Uscite.
Art.
32 – Funzioni del Segretario
Il Segretario redige i
verbali delle sedute del Consiglio Direttivo; provvede alla convocazione dell’
Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo secondo le disposizioni del
Presidente; disbriga la corrispondenza ordinaria; tiene l’elenco aggiornato dei
componenti degli organi collegiali e delle altre cariche sociali; tiene
l’elenco aggiornato dei soci e controlla il regolare versamento delle quote
associative.
Art.
33 – Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide devono essere depositate presso
uno sportello cittadino di istituto di credito di primaria importanza.
Le disponibilità sono
prelevate mediante assegni bancari, emessi con la firma del Presidente e del
Tesoriere.
I pagamenti possono essere
effettuati mediante bonifico bancario, disposto con le medesime modalità
previste per l’emissione degli assegni, o mediante utilizzo di carta di credito
emessa a nome del Tesoriere.
Art.
34 – Funzioni del Collegio dei Revisori
Il Collegio dei
Revisori nomina il Presidente tra i suoi componenti.
Il Collegio:
·
procede a periodiche verifiche contabili e di
cassa, con particolare riguardo alla regolare tenuta di documenti e registri
aventi rilevanza fiscale;p
·
esamina il conto consuntivo predisposto dal
Consiglio direttivo ed espone le risultanze del controllo in apposita
relazione, che accompagna il documento all’esame dell’Assemblea generale.
I componenti possono partecipare alle riunioni del
Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.
Art.
35 – Funzioni del Collegio dei probiviri
Il Collegio dei probiviri nomina il Presidente
tra i suoi componenti.
Il Collegio esamina le segnalazioni di
violazioni dei doveri di comportamento dei soci sottoposte dal Consiglio
direttivo e formula in merito le proprie conclusioni motivate. Quando accerti
la violazione, ed in relazione alla gravità del fatto, il Collegio propone
l’ammonizione scritta, la sospensione dall’attività sociale per un massimo di
sei mesi o l’espulsione del socio.
I componenti
possono assistere alle riunioni del Consiglio direttivo.
Art.
36 – Modifiche dello Statuto
Il presente Statuto può essere modificato
dall’Assemblea generale su proposta del Consiglio direttivo o di un decimo dei
soci effettivi.
Il testo delle modifiche deve essere portato a
conoscenza dei soci con l’avviso di convocazione dell’Assemblea.
Le modifiche si intendono approvate, se la
proposta riporta il voto favorevole di almeno due terzi dei soci votanti.
Art.
37 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato
dall’Assemblea generale straordinaria, su proposta motivata del Consiglio
direttivo.
Qualora la situazione lo
rendesse necessario può assere adottata la formula del referendum tra i soci.
L’Assemblea è valida con la presenza di almeno
due terzi dei soci effettivi iscritti all’ C.R.O.S.S..
La deliberazione che dichiara lo scioglimento
è adottata con la maggioranza di almeno due terzi dei soci votanti.
La deliberazione dispone anche per la
devoluzione del patrimonio dell’associazione ad organismi similari o
associazioni non lucrative con finalità sociali, nel rispetto delle norme di
legge in materia.
Art.
38 – Rinvio
Per quanto non
previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge in vigore.
Art.
39 – Entrata in vigore e norme transitorie
Il presente
Statuto entra in vigore entro la prima decade del mese di gennaio dell’anno
successivo a quello della sua approvazione.
I componenti degli
organi collegiali ed i titolari delle altre cariche sociali mantengono le
funzioni esercitate a quella data fino alla scadenza naturale dei rispettivi
incarichi. Nel caso di cessazione anticipata si applicano le norme di cui
all’art. 22.
Presentate le modifiche dello Statuto e approvate dal
Consiglio Direttivo nella riunione del 2 settembre 2013.
Approvato nell’Assemblea Generale dei Soci ordinari del
30/09/2013.
Il Presidente
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