giovedì 23 gennaio 2014

Statuto C.R.O.S.S.



Art. 1 – Costituzione e denominazione.
E’ costituita tra i dipendenti dell’ULSS 12 Veneziana l’associazione volontaria, senza fini di lucro, denominata “CIRCOLO RICREATIVO OPERATORI del SOCIO SANITARIO”.
L’associazione è indicata, in forma abbreviata e nel testo del presente Statuto, come
C.R.O.S.S. – U.L.S.S. 12 VENEZIANA
Art. 2 – Sede
La sede sociale, legale e fiscale è sita presso
l’Ospedale Civile SS. Giovanni e Paolo
Sestiere Castello, n. 6777 - 30122 Venezia

Il Circolo, oltre alla sede attualmente a disposizione, potrà usufruire di locali e strutture concesse a vario titolo dagli Organi Istituzionali dell'ULSS 12 Veneziana, in via permanente o saltuaria, per l'attuazione dei propri fini associativi e statutari.

Art. 3 – Durata
Il CROSS ha durata illimitata, salvo scioglimento deliberato a norma dell’art. 37.
Art. 4 – Finalità
Il C.R.O.S.S. ha lo scopo di:
a.    sviluppare ed accrescere i vincoli di solidarietà e di amicizia tra i lavoratori dell’ ULSS 12 Veneziana ed i loro familiari;
b.    promuovere e svolgere attività culturali, ricreative, sportive e di solidarietà sociale;
c.    attuare, anche in collaborazione con associazioni similari, organizzazioni non lucrative e altri soggetti pubblici e privati, iniziative di carattere sociale o di natura commerciale finalizzate alla migliore realizzazione degli scopi associativi, purché condotte in via occasionale o, comunque, con impegno di risorse limitato e non permanente.

Art. 5 – Iscrizione
 L’associazione al C.R.O.S.S. avviene mediante l’iscrizione.
 L’iscrizione è aperta:
a)  a tutti i lavoratori dipendenti e pensionati  dell’ULSS 12 Veneziana;
b) ai lavoratori dipendenti o soci di società ed imprese, anche in forma cooperativa, incaricate a qualunque titolo, purché non in via occasionale, della esecuzione di lavori o di servizi per conto dell’ULSS 12 Veneziana. L’iscrizione, riservata ai lavoratori o soci applicati a lavori o servizi presso le strutture dell’ AULSS, è subordinata alla accettazione da parte del Consiglio Direttivo ed è limitata al tempo della applicazione ai lavori ed ai servizi per l’ULSS 12 Veneziana;
c) ai lavoratori dipendenti delle strutture sanitarie presidio dell’AULSS 12 Veneziana e delle strutture socio-assistenziali operanti nel territorio della medesima. L’iscrizione deve essere richiesta dai rispettivi organi di gestione ed è subordinata alla accettazione da parte del Consiglio Direttivo;
d) al coniuge, al partner ed ai figli dei lavoratori di cui al punto a), l’iscrizione è subordinata alla accettazione da parte del Consiglio Direttivo.
e) a quanti ne facciano espressa richiesta, purché presentati da un socio effettivo. L’iscrizione è condizionata alla accettazione da parte del Consiglio Direttivo.
f)   Gli iscritti di cui ai punti a) e d)  sono soci effettivi.
g)   Gli iscritti di cui ai punti b) c) e) sono soci aggregati.
 L’iscrizione implica la conoscenza e l’accettazione del presente Statuto che verrà consegnato al momento dell’iscrizione.
Art. 6 – Doveri dei soci
I soci sono tenuti ad ispirare il proprio comportamento verso gli altri soci e verso terzi a principi di correttezza, solidarietà e amicizia, a rispettare le norme del presente Statuto e dei regolamenti interni, a versare le quote associative.
La quota associativa deve essere versata, di norma, entro il primo semestre dell’anno al quale l’iscrizione si riferisce, salvo il caso di trattenuta mensile, nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. La quota è dovuta in misura intera, anche nel caso che l’iscrizione o la perdita della qualità di socio avvenga durante l’anno, e non è rimborsabile, neppure parzialmente. Per i lavoratori dipendenti per i quali il pagamento della quota annuale avviene con trattenuta mensile sullo stipendio, le richieste di iscrizione che pervengano oltre il primo bimestre dell’anno, sono condizionate all’accettazione da parte del Consiglio Direttivo che stabilirà la quota da versare a completamento della dovuta quota annuale.
 La violazione dei doveri sociali è sanzionata a norma dell’art. 8.
Art. 7 – Diritti dei soci
 Tutti i soci hanno diritto di:
1)     partecipare alle attività del C.R.O.S.S.;
2)     frequentare la sede sociale nei giorni e negli orari prestabiliti dal Consiglio Direttivo;
3)     intervenire alle riunioni dell’Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria;
4)    proporre al Consiglio Direttivo iniziative, manifestazioni ed ogni altra attività rivolta alla migliore realizzazione degli scopi sociali e coerente con la natura del C.R.O.S.S.;
5)    prendere visione degli atti degli organi sociali consentiti.
I soci effettivi partecipano alle deliberazioni dell’Assemblea Generale, eleggono i componenti degli organi collegiali e sono eleggibili alle cariche sociali alle condizioni stabilite, rispettivamente, dall’art. 18, secondo comma, dall’art. 21, primo comma, e dall’art. 21, secondo comma.
Art. 8 – Perdita della qualità di socio
 La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, espulsione.
 La volontà di recedere dalla associazione deve essere manifestata per iscritto ed ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della comunicazione.
 La decadenza avviene automaticamente a seguito della perdita del requisito di iscrizione ed a seguito del mancato versamento della quota associativa.
 Il socio che abbia perduto il requisito di iscrizione può chiedere di mantenere l’associazione, se in possesso di alcun altro dei requisiti previsti dall’art. 5.
 L’espulsione dalla associazione è disposta dal Consiglio direttivo, su proposta del Collegio dei probiviri, per violazioni di particolare gravità dei doveri di comportamento.
 Il socio espulso conserva i propri diritti fino alla comunicazione del provvedimento di espulsion
Art. 9 – Finanziamento
 Le attività dell’ C.R.O.S.S. sono finanziate:
1)    dalle quote associative;
2)    da contributi, donazioni ed altre elargizioni a titolo di liberalità consentite dalla legge dell’AULSS 12 Veneziana, dei Comuni dell’area territoriale di pertinenza della stessa AULSS e di altri enti e soggetti pubblici e privati;
3)    dagli introiti derivanti dalle attività e dalle iniziative svolte;
Art. 10 – Esercizio finanziario
 L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 11 – Organi
 Gli organi del C.R.O.S.S.  sono:
·         l’Assemblea Generale
·         il Presidente
·         il Consiglio Direttivo
·         il Collegio dei Revisori
·         il Collegio dei Probiviri
Art. 12 – Assemblea Generale
L’Assemblea Generale è costituita da tutti i soci effettivi, riuniti in via ordinaria o straordinaria.
Art. 13 – Assemblea Generale Ordinaria
L’Assemblea Generale Ordinaria è convocata una volta l’anno per discutere ed approvare il conto consuntivo dell’esercizio finanziario e la relazione morale e finanziaria.
L’Assemblea generale ordinaria, inoltre, delibera sulle proposte di modifica dello Statuto e su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno.
Art. 14 – Assemblea Generale Straordinaria
L’Assemblea Generale Straordinaria è convocata di iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, ogni qual volta ne sia ravvisata la necessità.
L’Assemblea generale straordinaria è convocata, inoltre, su richiesta scritta e motivata di almeno un decimo dei soci effettivi.
Art. 15 – Convocazione dell’Assemblea generale
L’Assemblea Generale, sia Ordinaria che Straordinaria, è convocata mediante avviso recante l’indicazione del giorno, ora e luogo della riunione e degli argomenti da trattare.
L’avviso è affisso negli spazi a disposizione del C.R.O.S.S.  almeno quindici giorni prima della riunione.
L’Assemblea Generale Straordinaria richiesta ai sensi dell’art. 14, secondo comma, è convocata entro un mese dalla presentazione della richiesta.

Art. 16 – Validità dell’Assemblea generale
Salvo quanto previsto dall’art. 37, l’Assemblea Generale, sia Ordinaria che Straordinaria, è validamente riunita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci effettivi ed in seconda convocazione qualunque sia il numero di soci effettivi presenti.
L’intervallo tra la prima e la seconda convocazione non può essere inferiore a trenta minuti.
Art. 17 – Presidente, Segretario e scrutatori dell’Assemblea generale
Il Presidente del Consiglio direttivo, accertata la validità della riunione, invita l’Assemblea generale a nominare il Presidente e il Segretario dell’Assemblea e due scrutatori, scelti tra i presenti.
Il Presidente dirige e coordina i lavori dell’Assemblea e sovrintende alle operazioni di voto e di scrutinio, coadiuvato dagli scrutatori.
Art. 18 – Deliberazioni dell’Assemblea generale
Salvo quanto previsto dagli articoli 36 e 37, l’Assemblea Generale delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
Hanno diritto di voto i soci effettivi iscritti al C.R.O.S.S. alla data dell’avviso di convocazione dell’Assemblea.
Il voto è personale e non delegabile.
Le votazioni si svolgono, di norma, per alzata di mano.
Le votazioni concernenti persone si svolgono a scrutinio segreto.
Le votazioni possono svolgersi, inoltre, nella forma della dichiarazione di voto per appello nominale e nella forma dello scrutinio segreto su proposta del Presidente dell’Assemblea, approvata dalla maggioranza dei soci aventi diritto di voto, o su richiesta della maggioranza dei soci aventi diritto di voto.
Art. 19 – Comitato elettorale
L’Assemblea generale ordinaria entro il 30 settembre dell’anno di scadenza dei relativi collegi indice le elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo, del Collegio dei revisori e del Collegio dei probiviri e nomina il Comitato elettorale.
Il Comitato elettorale cura l’organizzazione delle elezioni e provvede a tutti gli adempimenti previsti dal regolamento elettorale.


Art. 20 – Composizione del Consiglio direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri
Il Consiglio direttivo è composto da (13) tredici soci.
Il Collegio dei revisori è composto da (3) tre soci.
Il Collegio dei probiviri è composto da (3) tre soci.
Art. 21 – Elezione e durata in carica dei componenti del Consiglio direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri
I componenti degli organi collegiali sono eletti dai soci effettivi iscritti al C.R.O.S.S.  alla data di indizione delle elezioni con votazione a scrutinio segreto.
Sono eleggibili i soci effettivi che alla data di indizione delle elezioni siano iscritti all’ C.R.O.S.S.. In caso di recesso dall’associazione decadono.
Il procedimento elettorale è disciplinato da apposito regolamento allegato al presente statuto.
I componenti assumono le proprie funzioni entro la prima decade del mese di gennaio dell’anno successivo alla proclamazione dell’esito delle votazioni; durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.
Art. 22 – Sostituzione nelle cariche sociali
I componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri ed i componenti supplenti del Collegio dei Revisori che cessano dall’incarico per dimissioni, perdita della qualità di socio o altra causa, sono sostituiti, nell’ordine e fino alla scadenza naturale dei collegi, dai candidati che, nelle rispettive elezioni, abbiano riportato il maggior numero di voti dopo i candidati eletti.
I componenti titolari del Collegio dei Revisori sono sostituiti, nell’ordine, dai componenti supplenti che nella relativa elezione abbiano riportato il maggior numero di voti.
Art. 23 – Incompatibilità
Le funzioni dei componenti degli organi collegiali dell’ C.R.O.S.S. sono incompatibili con lo svolgimento di analoghe funzioni presso organismi similari di altre aziende sanitarie e con l’esercizio di attività che possano arrecare danno all’associazione.
Il Consiglio Direttivo, qualora accerti la sussistenza di una situazione di incompatibilità, adotta i provvedimenti opportuni per la sua cessazione.
Art. 24 – Gratuità delle cariche sociali
Le cariche sociali sono esercitate a titolo completamente gratuito, senza compensi o alcun’altra utilità, salvo il rimborso delle spese sostenute nell’esclusivo interesse del C.R.O.S.S.
Art. 25 – Funzioni del Consiglio direttivo
 Il Consiglio direttivo esercita tutti i poteri di gestione e di amministrazione dell’ C.R.O.S.S.
 In particolare:
·         promuove e cura l’organizzazione e lo svolgimento delle attività culturali, ricreative. sportive e di solidarietà sociale, nonché di tutte le attività e le iniziative ritenute utili per la migliore realizzazione dei fini sociali e compatibili con la natura dell’Associazione. Per assicurare il più efficace disimpegno dei compiti di individuazione, di proposta, di preparazione e di conduzione di tali attività e iniziative, il Consiglio può anche avvalersi di appositi gruppi di lavoro, coordinati da un componente del Consiglio stesso e disciplinati da specifico regolamento;
·         stabilisce eventuali donazioni a favore di associazioni o soggetti nei modi e nelle forme ritenute più opportune:
·         stabilisce l’importo della quota associativa
·         approva i regolamenti interni e ne dà notizia ai soci con modalità atte ad assicurarne la più ampia e agevole conoscenza;
·         predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell’esercizio nonché la relazione etica ( morale)  e finanziaria.
·         emana le disposizioni opportune per assicurare il buon funzionamento dell’CROSS, nello spirito dell’associazione e nel rispetto del presente Statuto;
·         dispone il deferimento al Collegio dei probiviri dei soci ritenuti colpevoli di violazione dei doveri di comportamento, e decide sulle conseguenti proposte.
Art. 26 – Riunioni del Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo si riunisce, di norma, una volta al mese, e, comunque, ogni qual volta il Presidente ne ravvisi la necessità o sia richiesto da almeno un terzo dei componenti.
L’avviso di convocazione con l’indicazione degli argomenti da trattare deve essere inviato ai componenti, nonché al Presidente del Collegio dei revisori e al Presidente del Collegio dei probiviri, almeno sette giorni prima della data fissata per la seduta, salvo il caso in cui la convocazione rivesta carattere di urgenza.
Le sedute sono valide con la presenza di almeno sette componenti.
Il componente impedito a partecipare ad una seduta deve informarne il Segretario entro le ore 12 del giorno precedente la seduta.
Il componente che resti assente a tre sedute consecutive decade dalla carica previa valutazione da parte del Consiglio.
Tutti i soci possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo
Art. 27 – Decisioni del Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo decide a maggioranza dei presenti.
Le decisioni relative alle proposte di modifica dello Statuto e di scioglimento dell’associazione sono adottate a maggioranza dei componenti.
In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Art. 28 – Cariche del Consiglio direttivo
 Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti:
·         il Presidente;
·         il Vice presidente;
·         il Tesoriere;
·         il Segretario;
L’elezione è effettuata con distinte votazioni, a maggioranza dei componenti.
Art. 29 – Funzioni del Presidente
Il Presidente rappresenta l’ associazione  C.R.O.S.S.  ad ogni effetto e ne firma ogni atto o documento, salvo delega al Vice Presidente; vigila sull’applicazione delle norme del presente Statuto e dei regolamenti interni; convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne attua le deliberazioni; adotta, in caso di necessità e di urgenza, le decisioni di competenza del Consiglio Direttivo e le sottopone alla sua ratifica nella prima riunione successiva; convoca l’Assemblea Generale.
Il Presidente è responsabile del trattamento dei dati, ai sensi e per gli effetti delle norme in materia di tutela della “privacy”.
Art. 30 – Funzioni del Vice Presidente
 Il Vice presidente sostituisce ad ogni effetto il Presidente in caso di sua assenza o impedimento e ne riceve eventuali deleghe.
Art. 31 – Funzioni del Tesoriere
Il Tesoriere provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in contanti o con le modalità di cui all’art.33; cura la regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili; tiene l’inventario dei beni dell’ C.R.O.S.S. e presenta, trimestralmente , al Consiglio Direttivo un rendiconto delle Entrate e delle Uscite.



Art. 32 – Funzioni del Segretario
Il Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo; provvede alla convocazione dell’ Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo secondo le disposizioni del Presidente; disbriga la corrispondenza ordinaria; tiene l’elenco aggiornato dei componenti degli organi collegiali e delle altre cariche sociali; tiene l’elenco aggiornato dei soci e controlla il regolare versamento delle quote associative.
Art. 33 – Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide devono essere depositate presso uno sportello cittadino di istituto di credito di primaria importanza.
Le disponibilità sono prelevate mediante assegni bancari, emessi con la firma del Presidente e del Tesoriere.
I pagamenti possono essere effettuati mediante bonifico bancario, disposto con le medesime modalità previste per l’emissione degli assegni, o mediante utilizzo di carta di credito emessa a nome del Tesoriere.
Art. 34 – Funzioni del Collegio dei Revisori
 Il Collegio dei Revisori nomina il Presidente tra i suoi componenti.
 Il Collegio:
·         procede a periodiche verifiche contabili e di cassa, con particolare riguardo alla regolare tenuta di documenti e registri aventi rilevanza fiscale;p
·         esamina il conto consuntivo predisposto dal Consiglio direttivo ed espone le risultanze del controllo in apposita relazione, che accompagna il documento all’esame dell’Assemblea generale.
I componenti possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.
Art. 35 – Funzioni del Collegio dei probiviri
 Il Collegio dei probiviri nomina il Presidente tra i suoi componenti.
 Il Collegio esamina le segnalazioni di violazioni dei doveri di comportamento dei soci sottoposte dal Consiglio direttivo e formula in merito le proprie conclusioni motivate. Quando accerti la violazione, ed in relazione alla gravità del fatto, il Collegio propone l’ammonizione scritta, la sospensione dall’attività sociale per un massimo di sei mesi o l’espulsione del socio.
 I componenti possono assistere alle riunioni del Consiglio direttivo.


Art. 36 – Modifiche dello Statuto
 Il presente Statuto può essere modificato dall’Assemblea generale su proposta del Consiglio direttivo o di un decimo dei soci effettivi.
 Il testo delle modifiche deve essere portato a conoscenza dei soci con l’avviso di convocazione dell’Assemblea.
 Le modifiche si intendono approvate, se la proposta riporta il voto favorevole di almeno due terzi dei soci votanti.
Art. 37 – Scioglimento
 Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’Assemblea generale straordinaria, su proposta motivata del Consiglio direttivo.
Qualora la situazione lo rendesse necessario può assere adottata la formula del referendum tra i soci.
 L’Assemblea è valida con la presenza di almeno due terzi dei soci effettivi iscritti all’ C.R.O.S.S..
 La deliberazione che dichiara lo scioglimento è adottata con la maggioranza di almeno due terzi dei soci votanti.
 La deliberazione dispone anche per la devoluzione del patrimonio dell’associazione ad organismi similari o associazioni non lucrative con finalità sociali, nel rispetto delle norme di legge in materia.
Art. 38 – Rinvio
 Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge in vigore.
Art. 39 – Entrata in vigore e norme transitorie
 Il presente Statuto entra in vigore entro la prima decade del mese di gennaio dell’anno successivo a quello della sua approvazione.
 I componenti degli organi collegiali ed i titolari delle altre cariche sociali mantengono le funzioni esercitate a quella data fino alla scadenza naturale dei rispettivi incarichi. Nel caso di cessazione anticipata si applicano le norme di cui all’art. 22.
Presentate le modifiche dello Statuto e approvate dal Consiglio Direttivo nella riunione del 2 settembre 2013.
Approvato nell’Assemblea Generale dei Soci ordinari del 30/09/2013.


Il Presidente 

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