Statuto
C.R.O.S.S.
Art.
1 – Costituzione e denominazione
E’
costituita tra i dipendenti dell’ULSS 3 SERENISSIMA l’associazione
volontaria, senza fini di lucro, denominata “CIRCOLO RICREATIVO
OPERATORI del SOCIO SANITARIO”.
L’associazione è
indicata, in forma abbreviata e nel testo del presente Statuto, come
C.R.O.S.S.
– U.L.S.S. 3 SERENISSIMA
Art.
2 – Sede
La
sede sociale, legale e fiscale è sita presso
l’Ospedale
Civile SS. Giovanni e Paolo
Sestiere
Castello, n. 6777 - 30122 Venezia
Il
Circolo, oltre alla sede attualmente a disposizione, potrà usufruire
di locali e strutture concesse a vario titolo dagli Organi
Istituzionali dell'ULSS 3 SERENISSIMA in via permanente o saltuaria,
per l'attuazione dei propri fini associativi e statutari.
Art.
3 – Durata
Il
CROSS ha durata illimitata, salvo scioglimento deliberato a norma
dell’art. 37.
Art.
4 – Finalità
Il
C.R.O.S.S. ha lo scopo di:
- sviluppare ed accrescere i vincoli di solidarietà e di amicizia tra i lavoratori dell’AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA, ed i loro familiari;
- promuovere e svolgere attività culturali, ricreative, sportive e di solidarietà sociale;
- attuare, anche in collaborazione con associazioni similari, organizzazioni non lucrative e altri soggetti pubblici e privati, iniziative di carattere sociale o di natura commerciale finalizzate alla migliore realizzazione degli scopi associativi, purché condotte in via occasionale o, comunque, con impegno di risorse limitato e non permanente.
Art.
5 – Iscrizione
L‟associazione al CROSS avviene
mediante l‟iscrizione.
L‟iscrizione
è aperta:
a)
a tutti i lavoratori dipendenti dell‟ULSS 3 SERENISSIMA
b)
a tutti i lavoratori aventi rapporto di lavoro non subordinato con
l‟ULSS 3 SERENISSIMA,, limitatamente alla durata del rispettivo
rapporto;
c)
ai lavoratori dipendenti o soci di società ed imprese, anche in
forma cooperativa, incaricate a qualunque titolo, purché non in via
occasionale, della esecuzione di lavori o di servizi per conto
dell‟ULSS 3 SERENISSIMA. L‟iscrizione è riservata ai lavoratori
o soci applicati a lavori o servizi presso le strutture della ULSS, è
condizionata alla accettazione da parte del Consiglio direttivo ed è
limitata al tempo della applicazione ai lavori ed ai servizi;
d)
ai lavoratori dipendenti delle strutture sanitarie presidio dell‟ULSS
3 SERENISSIMA, e delle strutture socio-assistenziali operanti nel
territorio della stessa ULSS. L‟iscrizione deve essere richiesta
dai rispettivi organi di gestione ed è condizionata alla
accettazione da parte del Consiglio direttivo;
e)
ai lavoratori dipendenti dell‟Agenzia regionale per l‟ambiente
del Veneto (A.R.P.A.V.), in servizio presso strutture dipartimentali
situate nella provincia di Venezia;
f)
ai frequentatori, a qualunque titolo, delle strutture dell‟ULSS 3
SERENISSIMA, in forza di formale autorizzazione della stessa ULSS;
g)
ai lavoratori di cui ai punti a), d), e) cessati dal servizio con
diritto a pensione;
h)
al coniuge ed ai figli di età inferiore a diciotto anni dei
lavoratori di cui ai punti precedenti;
i)
a quanti ne facciano espressa richiesta, purché presentati da un
socio effettivo.
L‟iscrizione
è condizionata alla accettazione da parte del Consiglio direttivo.
Gli
iscritti di cui ai punti a), b), c), d), e), f), g) sono soci
effettivi.
Gli
iscritti di cui ai punti h), i) sono soci aggregati.
L‟iscrizione
implica la conoscenza e l‟accettazione del presente Statuto.
Art.
6 – Doveri dei soci
I
soci sono tenuti ad ispirare il proprio comportamento verso gli altri
soci e verso terzi a principi di correttezza, solidarietà e
amicizia, a rispettare le norme del presente Statuto e dei
regolamenti interni, a versare le quote associative.
La
quota associativa deve essere versata, di norma, entro il primo
semestre dell’anno al quale l’iscrizione si riferisce, salvo il
caso di trattenuta mensile, nella misura e con le modalità stabilite
dal Consiglio Direttivo. La quota è dovuta in misura intera, anche
nel caso che l’iscrizione o la perdita della qualità di socio
avvenga durante l’anno, e non è rimborsabile, neppure
parzialmente. Per i lavoratori dipendenti per i quali il pagamento
della quota annuale avviene con trattenuta mensile sullo stipendio,
le richieste di iscrizione che pervengano oltre il primo bimestre
dell’anno, sono condizionate all’accettazione da parte del
Consiglio Direttivo che stabilirà la quota da versare a
completamento della dovuta quota annuale.
La
violazione dei doveri sociali è sanzionata a norma dell’art. 8.
Art.
7 – Diritti dei soci
Tutti
i soci hanno diritto di:
- partecipare alle attività del C.R.O.S.S.;
- frequentare la sede sociale nei giorni e negli orari prestabiliti dal Consiglio Direttivo;
- intervenire alle riunioni dell’Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria;
- proporre al Consiglio Direttivo iniziative, manifestazioni ed ogni altra attività rivolta alla migliore realizzazione degli scopi sociali e coerente con la natura del C.R.O.S.S.;
- prendere visione degli atti degli organi sociali consentiti.
I
soci effettivi partecipano alle deliberazioni dell’Assemblea
Generale, eleggono i componenti degli organi collegiali e sono
eleggibili alle cariche sociali alle condizioni stabilite,
rispettivamente, dall’art. 18, secondo comma, dall’art. 21, primo
comma, e dall’art. 21, secondo comma.
Art.
8 – Perdita della qualità di socio
La
qualità di socio si perde per recesso, decadenza, espulsione.
La
volontà di recedere dalla associazione deve essere manifestata per
iscritto ed ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello
della comunicazione.
La
decadenza avviene automaticamente a seguito della perdita del
requisito di iscrizione ed a seguito del mancato versamento della
quota associativa.
Il
socio che abbia perduto il requisito di iscrizione può chiedere di
mantenere l’associazione, se in possesso di alcun altro dei
requisiti previsti dall’art. 5.
L’espulsione
dalla associazione è disposta dal Consiglio direttivo, su proposta
del Collegio dei probiviri, per violazioni di particolare gravità
dei doveri di comportamento.
Il
socio espulso conserva i propri diritti fino alla comunicazione del
provvedimento di espulsion
Art.
9 – Finanziamento
Le
attività dell’ C.R.O.S.S. sono finanziate:
- dalle quote associative;
- da contributi, donazioni ed altre elargizioni a titolo di liberalità consentite dalla legge dell’AULSS 3 SERENISSIMA,dai comuni dell’area territoriale di pertinenza della stessa AULSS e di altri enti e soggetti pubblici e privati;
- dagli introiti derivanti dalle attività e dalle iniziative svolte;
Art.
10 – Esercizio finanziario
L’esercizio
finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni
anno.
Art.
11 – Organi
Gli
organi del C.R.O.S.S. sono:
- l’Assemblea Generale
- il Presidente
- il Consiglio Direttivo
- il Collegio dei Revisori
- il Collegio dei Probiviri
Art.
12 – Assemblea Generale
L’Assemblea
Generale è costituita da tutti i soci effettivi, riuniti in via
ordinaria o straordinaria.
Art.
13 – Assemblea Generale Ordinaria
L’Assemblea
Generale Ordinaria è convocata una volta l’anno per discutere ed
approvare il conto consuntivo dell’esercizio finanziario e la
relazione morale e finanziaria.
L’Assemblea
generale ordinaria, inoltre, delibera sulle proposte di modifica
dello Statuto e su ogni altro argomento posto all’ordine del
giorno.
Art.
14 – Assemblea Generale Straordinaria
L’Assemblea
Generale Straordinaria è convocata di iniziativa del Presidente o su
richiesta della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo,
ogni qual volta ne sia ravvisata la necessità.
L’Assemblea
generale straordinaria è convocata, inoltre, su richiesta scritta e
motivata di almeno un decimo dei soci effettivi.
Art.
15 – Convocazione dell’Assemblea generale
L’Assemblea
Generale, sia Ordinaria che Straordinaria, è convocata mediante
avviso recante l’indicazione del giorno, ora e luogo della riunione
e degli argomenti da trattare.
L’avviso
è affisso negli spazi a disposizione del C.R.O.S.S. almeno quindici
giorni prima della riunione.
L’Assemblea
Generale Straordinaria richiesta ai sensi dell’art. 14, secondo
comma, è convocata entro un mese dalla presentazione della
richiesta.
Art.
16 – Validità dell’Assemblea generale
Salvo
quanto previsto dall’art. 37, l’Assemblea Generale, sia Ordinaria
che Straordinaria, è validamente riunita in prima convocazione con
la presenza della metà più uno dei soci effettivi ed in seconda
convocazione qualunque sia il numero di soci effettivi presenti.
L’intervallo
tra la prima e la seconda convocazione non può essere inferiore a
trenta minuti.
Art.
17 – Presidente, Segretario e scrutatori dell’Assemblea generale
Il
Presidente del Consiglio direttivo, accertata la validità della
riunione, invita l’Assemblea generale a nominare il Presidente e il
Segretario dell’Assemblea e due scrutatori, scelti tra i presenti.
Il
Presidente dirige e coordina i lavori dell’Assemblea e sovrintende
alle operazioni di voto e di scrutinio, coadiuvato dagli scrutatori.
Art.
18 – Deliberazioni dell’Assemblea generale
Salvo
quanto previsto dagli articoli 36 e 37, l’Assemblea Generale
delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
Hanno
diritto di voto i soci effettivi iscritti al C.R.O.S.S. alla data
dell’avviso di convocazione dell’Assemblea.
Il
voto è personale e non delegabile.
Le
votazioni si svolgono, di norma, per alzata di mano.
Le
votazioni concernenti persone si svolgono a scrutinio segreto.
Le
votazioni possono svolgersi, inoltre, nella forma della dichiarazione
di voto per appello nominale e nella forma dello scrutinio segreto su
proposta del Presidente dell’Assemblea, approvata dalla maggioranza
dei soci aventi diritto di voto, o su richiesta della maggioranza dei
soci aventi diritto di voto.
Art.
19 – Comitato elettorale
L’Assemblea
generale ordinaria entro il 30 settembre dell’anno di scadenza dei
relativi collegi indice le elezioni per il rinnovo del Consiglio
direttivo, del Collegio dei revisori e del Collegio dei probiviri e
nomina il Comitato elettorale.
Il
Comitato elettorale cura l’organizzazione delle elezioni e provvede
a tutti gli adempimenti previsti dal regolamento elettorale.
Art.
20 – Composizione del Consiglio direttivo, del Collegio dei
Revisori e del Collegio dei Probiviri
Il
Consiglio direttivo è composto da (13) tredici soci.
Il
Collegio dei revisori è composto da (3) tre soci.
Il
Collegio dei probiviri è composto da (3) tre soci.
Art.
21 – Elezione e durata in carica dei componenti del Consiglio
direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri
I
componenti degli organi collegiali sono eletti dai soci effettivi
iscritti al C.R.O.S.S. alla data di indizione delle elezioni con
votazione a scrutinio segreto.
Sono
eleggibili i soci effettivi che alla data di indizione delle elezioni
siano iscritti all’ C.R.O.S.S.. In caso di recesso
dall’associazione decadono.
Il
procedimento elettorale è disciplinato da apposito regolamento
allegato al presente statuto.
I
componenti assumono le proprie funzioni entro la prima decade del
mese di gennaio dell’anno successivo alla proclamazione dell’esito
delle votazioni; durano in carica quattro anni e possono essere
rieletti.
Art.
22 – Sostituzione nelle cariche sociali
I
componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri ed i
componenti supplenti del Collegio dei Revisori che cessano
dall’incarico per dimissioni, perdita della qualità di socio o
altra causa, sono sostituiti, nell’ordine e fino alla scadenza
naturale dei collegi, dai candidati che, nelle rispettive elezioni,
abbiano riportato il maggior numero di voti dopo i candidati eletti.
I
componenti titolari del Collegio dei Revisori sono sostituiti,
nell’ordine, dai componenti supplenti che nella relativa elezione
abbiano riportato il maggior numero di voti.
Art.
23 – Incompatibilità
Le
funzioni dei componenti degli organi collegiali dell’ C.R.O.S.S.
sono incompatibili con lo svolgimento di analoghe funzioni presso
organismi similari di altre aziende sanitarie e con l’esercizio di
attività che possano arrecare danno all’associazione.
Il
Consiglio Direttivo, qualora accerti la sussistenza di una situazione
di incompatibilità, adotta i provvedimenti opportuni per la sua
cessazione.
Art.
24 – Gratuità delle cariche sociali
Le
cariche sociali sono esercitate a titolo completamente gratuito,
senza compensi o alcun’altra utilità, salvo il rimborso delle
spese sostenute nell’esclusivo interesse del C.R.O.S.S.
Art.
25 – Funzioni del Consiglio direttivo
Il
Consiglio direttivo esercita tutti i poteri di gestione e di
amministrazione dell’ C.R.O.S.S.
In
particolare:
- promuove e cura l’organizzazione e lo svolgimento delle attività culturali, ricreative. sportive e di solidarietà sociale, nonché di tutte le attività e le iniziative ritenute utili per la migliore realizzazione dei fini sociali e compatibili con la natura dell’Associazione. Per assicurare il più efficace disimpegno dei compiti di individuazione, di proposta, di preparazione e di conduzione di tali attività e iniziative, il Consiglio può anche avvalersi di appositi gruppi di lavoro, coordinati da un componente del Consiglio stesso e disciplinati da specifico regolamento;
- stabilisce eventuali donazioni a favore di associazioni o soggetti nei modi e nelle forme ritenute più opportune:
- stabilisce l’importo della quota associativa
- approva i regolamenti interni e ne dà notizia ai soci con modalità atte ad assicurarne la più ampia e agevole conoscenza;
- predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell’esercizio nonché la relazione etica ( morale) e finanziaria.
- emana le disposizioni opportune per assicurare il buon funzionamento dell’CROSS, nello spirito dell’associazione e nel rispetto del presente Statuto;
- dispone il deferimento al Collegio dei probiviri dei soci ritenuti colpevoli di violazione dei doveri di comportamento, e decide sulle conseguenti proposte.
Art.
26 – Riunioni del Consiglio direttivo
Il
Consiglio direttivo si riunisce, di norma, una volta al mese, e,
comunque, ogni qual volta il Presidente ne ravvisi la necessità o
sia richiesto da almeno un terzo dei componenti.
L’avviso
di convocazione con l’indicazione degli argomenti da trattare deve
essere inviato ai componenti, nonché al Presidente del Collegio dei
revisori e al Presidente del Collegio dei probiviri, almeno sette
giorni prima della data fissata per la seduta, salvo il caso in cui
la convocazione rivesta carattere di urgenza.
Le
sedute sono valide con la presenza di almeno sette componenti.
Il
componente impedito a partecipare ad una seduta deve informarne il
Segretario entro le ore 12 del giorno precedente la seduta.
Il
componente che resti assente a tre sedute consecutive decade dalla
carica previa valutazione da parte del Consiglio.
Tutti
i soci possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo
Art.
27 – Decisioni del Consiglio direttivo
Il
Consiglio direttivo decide a maggioranza dei presenti.
Le
decisioni relative alle proposte di modifica dello Statuto e di
scioglimento dell’associazione sono adottate a maggioranza dei
componenti.
In
caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Art.
28 – Cariche del Consiglio direttivo
Il
Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti:
- il Presidente;
- il Vice presidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario;
L’elezione
è effettuata con distinte votazioni, a maggioranza dei componenti.
Art.
29 – Funzioni del Presidente
Il
Presidente rappresenta l’ associazione C.R.O.S.S. ad ogni effetto
e ne firma ogni atto o documento, salvo delega al Vice Presidente;
vigila sull’applicazione delle norme del presente Statuto e dei
regolamenti interni; convoca e presiede il Consiglio Direttivo e ne
attua le deliberazioni; adotta, in caso di necessità e di urgenza,
le decisioni di competenza del Consiglio Direttivo e le sottopone
alla sua ratifica nella prima riunione successiva; convoca
l’Assemblea Generale.
Il
Presidente è responsabile del trattamento dei dati, ai sensi e per
gli effetti delle norme in materia di tutela della “privacy”.
Art.
30 – Funzioni del Vice Presidente
Il
Vice presidente sostituisce ad ogni effetto il Presidente in caso di
sua assenza o impedimento e ne riceve eventuali deleghe.
Art.
31 – Funzioni del Tesoriere
Il
Tesoriere provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento
delle spese in contanti o con le modalità di cui all’art.33; cura
la regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili; tiene
l’inventario dei beni dell’ C.R.O.S.S. e presenta,
trimestralmente , al Consiglio Direttivo un rendiconto delle Entrate
e delle Uscite.
Art.
32 – Funzioni del Segretario
Il
Segretario redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo;
provvede alla convocazione dell’ Assemblea Generale e del Consiglio
Direttivo secondo le disposizioni del Presidente; disbriga la
corrispondenza ordinaria; tiene l’elenco aggiornato dei componenti
degli organi collegiali e delle altre cariche sociali; tiene l’elenco
aggiornato dei soci e controlla il regolare versamento delle quote
associative.
Art.
33 – Disponibilità liquide
Le
disponibilità liquide devono essere depositate presso uno sportello
cittadino di istituto di credito di primaria importanza.
Le
disponibilità sono prelevate mediante assegni bancari, emessi con la
firma del Presidente e del Tesoriere.
I
pagamenti possono essere effettuati mediante bonifico bancario,
disposto con le medesime modalità previste per l’emissione degli
assegni, o mediante utilizzo di carta di credito emessa a nome del
Tesoriere.
Art.
34 – Funzioni del Collegio dei Revisori
Il
Collegio dei Revisori nomina il Presidente tra i suoi componenti.
Il
Collegio:
- procede a periodiche verifiche contabili e di cassa, con particolare riguardo alla regolare tenuta di documenti e registri aventi rilevanza fiscale;p
- esamina il conto consuntivo predisposto dal Consiglio direttivo ed espone le risultanze del controllo in apposita relazione, che accompagna il documento all’esame dell’Assemblea generale.
I
componenti possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo,
senza diritto di voto.
Art.
35 – Funzioni del Collegio dei probiviri
Il
Collegio dei probiviri nomina il Presidente tra i suoi componenti.
Il
Collegio esamina le segnalazioni di violazioni dei doveri di
comportamento
dei soci sottoposte dal Consiglio direttivo e formula in merito le
proprie conclusioni motivate. Quando accerti la violazione, ed in
relazione alla gravità del fatto, il Collegio propone l’ammonizione
scritta, la sospensione dall’attività sociale per un massimo di
sei mesi o l’espulsione del socio.
I
componenti possono assistere alle riunioni del Consiglio direttivo.
Art.
36 – Modifiche dello Statuto
Il
presente Statuto può essere modificato dall’Assemblea generale su
proposta del Consiglio direttivo o di un decimo dei soci effettivi.
Il
testo delle modifiche deve essere portato a conoscenza dei soci con
l’avviso di convocazione dell’Assemblea.
Le
modifiche si intendono approvate, se la proposta riporta il voto
favorevole di almeno due terzi dei soci votanti.
Art.
37 – Scioglimento **
Lo
scioglimento dell’associazione è deliberato dall’Assemblea
generale straordinaria, su proposta motivata del Consiglio direttivo.
Qualora
la situazione lo rendesse necessario può assere adottata la formula
del referendum tra i soci.
La
deliberazione che dichiara lo scioglimento è adottata con la
maggioranza di almeno due terzi dei soci votanti.
La
deliberazione dispone anche per la devoluzione del patrimonio
dell’associazione ad organismi similari o associazioni non
lucrative con finalità sociali, nel rispetto delle norme di legge in
materia.
Art.
38 – Rinvio
Per
quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni
di legge in vigore.
Art.
39 – Entrata in vigore e norme transitorie
Il
presente Statuto entra in vigore entro la prima decade del mese di
gennaio dell’anno successivo a quello della sua approvazione.
I
componenti degli organi collegiali ed i titolari delle altre cariche
sociali mantengono le funzioni esercitate a quella data fino alla
scadenza naturale dei rispettivi incarichi. Nel caso di cessazione
anticipata si applicano le norme di cui all’art. 22.
Presentate
le modifiche dello Statuto e approvate dal Consiglio Direttivo nella
riunione del 2 Settembre 2013.
Approvato
nell’Assemblea Generale dei Soci ordinari del 30 Settembre 2013.
- Modifica approvata dall'Assemblea dei Soci del 30 Aprile 2017
** Modifica approvata
dall'Assemblea dei Soci del 30 Aprile 2017
Il
Presidente
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